Art. 7.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 330 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. La notizia di reato è rappresentata da qualsiasi informazione, ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di un fatto che in astratto costituisce reato.
      1-ter. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, ai sensi del comma 1, relativa a persone o fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede immediatamente a un'autonoma iscrizione nel registro di cui all'articolo 335.
      1-quater. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persona o fatti diversi da quelli oggetto del procedimento non possono essere utilizzati se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter».